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Deducibilità delle banche dati

Professionisti nella stretta degli ammortamenti per la deducibilità delle banche dati. Le raccolte di dati (prassi, giurisprudenza e dottrina) normalmente utilizzate nell'attività professionale e contenute su cd-rom rappresentano dei beni materiali. Impossibile pertanto la loro deduzione integrale secondo il principio di cassa e anzi diviene obbligatorio il loro processo di ammortamento.

Nel caso di acquisto da parte di un professionista, scatta l'obbligo di ripartire il costo sostenuto su più anni, secondo le percentuali di ammortamento previste dal dm 31 dicembre 1988. Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 72/E del 25 maggio 2006, resa nell'ambito del diritto di interpello.

La questione è stata sollevata da un professionista che, intendendo acquistare una banca dati su cosiddetti da utilizzare nello svolgimento della libera professione, chiedeva quale fosse il trattamento fiscale da adottare ai fini della deducibilità del costo sostenuto. Il problema interpretativo rivestiva un duplice aspetto:

se il costo sostenuto andasse integralmente dedotto in un unico periodo di imposta, in base al criterio di cassa applicabile ai titolari di reddito di lavoro autonomo;

se invece, appurata la natura di bene strumentale del software acquistato, il costo dovesse essere ripartito su più esercizi, secondo un'aliquota di ammortamento la cui individuazione rappresentava un'ulteriore incognita.

Ricordiamo infatti che le spese sostenute nell'esercizio dell'attività professionale sono deducibili in base al criterio di cassa, salvo alcune eccezioni indicate nell'art. 54 del Tuir. Tra queste rientrano gli acquisti di beni strumentali, per i quali trovano applicazione i coefficienti di ammortamento stabiliti dal ministero.

Nell'istanza di interpello proposta, riconosciuta l'utilità pluriennale della spesa sostenuta, il contribuente aveva suggerito tre possibili soluzioni:

a) applicazione del coefficiente del 20% riservato ai computer;
b) applicazione del coefficiente del 12% riservato ai mobili ufficio;
c) suddivisione del costo in tre esercizi, assimilando la fattispecie all'acquisto dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, come disciplinato nell'ambito del reddito di impresa.

Quest'ultima ipotesi si rifà evidentemente a quanto sostenuto in passato dal ministero, che nella risoluzione n. 117/E del 12/4/2002 aveva analizzato la problematica dell'acquisto di software da parte di un professionista.

In tale sede veniva esaminata la possibilità per un software gestionale, acquistato nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, di concorrere al cumulo degli investimenti rilevanti a fini della Tremonti-bis. L'Agenzia nel dare parere favorevole alla fruizione dell'agevolazione aveva però un po' a sorpresa affermato che il programma informatico acquistato nell'esercizio della professione doveva essere spesato su più esercizi in base al criterio della competenza, con una eccezione al criterio di cassa non espressamente prevista dall'art. 54 del Tuir.

Tale interpretazione aveva suscitato diffuse perplessità, in quanto si riteneva che le spese effettuate da un professionista per acquistare programmi informatici fossero (e siano tuttora) deducibili interamente nel periodo di sostenimento.

A tale conclusione era giunta anche l'Associazione dottori commercialisti di Milano che, con la norma di comportamento n. 151, aveva sottolineato come il criterio di cassa fosse derogabile soltanto nei casi espressamente previsti dalla normativa e ai professionisti non fosse applicabile per analogia la disciplina del reddito di impresa.

Nella fattispecie in esame tuttavia l'Agenzia non ha dovuto affrontare il problema circa la deducibilità in un unico periodo di imposta o meno dei beni immateriali acquistati nell'ambito del reddito di lavoro autonomo. Il problema è stato infatti risolto alla radice, in quanto è stato ritenuto che la banca dati professionale rappresenti un bene strumentale di carattere materiale, pur se il supporto è costituito da cd. Come osservato dall'Agenzia «si ritiene che la banca dati in questione, contenuta su cd-rom, date le sue caratteristiche, sia da considerare quale bene materiale strumentale all'attività di lavoro autonomo, avente un'utilità pluriennale e, pertanto, il relativo costo sia ammortizzabile secondo i criteri indicati dal citato decreto ovvero integralmente per cassa se di importo inferiore a euro 516,46».

Inquadramento oggettivo
Nel momento in cui l'Agenzia ha individuato la natura di bene materiale della banca dati, ha automaticamente dato la risposta al quesito posto dal contribuente. Ma la presa di posizione non è esente da dubbi non solo circa l'inquadramento oggettivo proposto ma anche con riguardo alle conseguenze operative. Lascia per esempio qualche perplessità la soluzione individuata circa l'aliquota di ammortamento applicabile. Infatti, constatata la mancanza di una specifica voce nella tabella relativa al gruppo XXII - attività non precedentemente specificate.
Altre attività (categoria nella quale sono ricompresi i professionisti), l'Agenzia ha ritenuto applicabile l'aliquota del 15% relativa alle attrezzature varie. Considerata l'elevato grado di obsolescenza che caratterizza l'investimento in questione, appariva forse più indicato individuare un'aliquota di ammortamento che consentisse la deduzione del costo in un minor numero di esercizio.

LE BANCHE DATI DEI PROFESSIONISTI

Le banche dati

Rappresentano immobilizzazioni di carattere materiale

La conseguenza

Anche il costo sostenuto da professionisti deve essere ripartito su più esercizi

L'aliquota applicabile

15% relativo alle attrezzature varie - Gruppo XXII

La risoluzione

Risoluzione n. 75/E del 25 maggio 2006

Il software applicativo

L'insieme delle istruzioni che consentono l'utilizzo del software di base al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'utente

Il software di base

L'insieme delle istruzioni indispensabili per il funzionamento dell'hardware (elaboratore). Costituisce un'immobilizzazione materiale

In bilancio

L'acquisto del software applicativo rappresenta un'immobilizzazione immateriale B.I.3 «diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno»


Autori: Franco Cornaggia e Norberto Villa
Fonte:
ItaliaOggi Sette


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